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Risarcimento del danno da mancata fruizione delle ferie nel periodo di pandemia da Covid-19

Il Tribunale di Salerno, Sez. lav., con la sentenza 17 maggio 2024 riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale per mancata fruizione delle ferie utilizzate dal Dirigente Scolastico a giustificazione dell’assenza dal lavoro nei periodi di sospensione per Coronavirus.

Tribunale di Salerno, Sez. lav., sentenza 17 maggio 2024


Con la sentenza in commento, il Tribunale di Salerno si occupa della questione relativa alla legittimità o meno del comportamento di una Amministrazione Scolastica che, al fine di giustificare l’assenza dal lavoro del personale Ata nel periodo marzo 2020-giugno 2020, dovuta alla chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria da Covid-19, aveva indotto i lavoratori ad utilizzare, oltre alle ferie pregresse (maturate nel precedente a.s. 2018/2019) anche le ferie maturate nell’anno corrente 2019/2020, di fatto azzerando i giorni di ferie disponibili nell’anno in corso, con l’effetto di non consentire agli stessi di poter godere del periodo di 15 giorni continuativi di ferie nel periodo estivo.

Sul punto, si evidenzia, in primo luogo come il cd. Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 si limitasse a definire le questioni organizzative riferite alle attività lavorative che potessero essere svolte mediante la modalità del lavoro agile e il D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, all’art. 1, comma 1, n. 7, disponesse, relativamente alle attività produttive e professionali, che i datori di lavoro provvedono, in via principale, ad attuare modalità di lavoro agile, nei limiti in cui le attività dei lavoratori possano essere svolte dagli stessi presso il proprio domicilio, ovvero ad adottare misure che consentano lo svolgimento della prestazione a distanza.

A trattare il tema delle ferie era, invece, l’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 8 marzo 2020 il quale precisava che, allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, si raccomandava ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie. Con la Direttiva 2/2020 il Ministero per la Pubblica Amministrazione ha, tra l’altro, incentivato il ricorso alle ferie, con particolare attenzione a quelle pregresse.

Con segnalazione del 9 aprile 2020 il Direttore dell’Ispettorato per la Funzione pubblica ha affermato che “con riguardo al tema delle ferie pregresse occorre far riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell’ambito dell’esercizio delle prerogative datoriali”, specificando, peraltro, che “oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”, dovendosi pertanto “escludere il ricorso alle ferie 2020, che non rientrerebbero nelle ipotesi di congedo previsto dall’art. 87, comma 3, D.L. 18/2020”.

Inoltre, la nota ministeriale n. 392 in data 18 marzo 2020, avente ad oggetto “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Istruzioni operative alle Istituzioni scolastiche” disponeva che “per quanto concerne la gestione dell’attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell’art. 87, c. 3 del D.L. n. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l’adozione “degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva”. Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all’a.s. 2018/2019 (art. 13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può “motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”.

Anche il CCNL Scuola prevedeva, tra gli strumenti adottabili per la chiusura della scuola, le ferie pregresse dell’a.s. 2018/2019 stabilendo che il dipendente dovrà fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.

Da tutto il complesso normativo sopra ricordato, il Tribunale di Salerno ritiene che gli strumenti da poter utilizzare in caso di limitazione dell’attività/chiusura della scuola nel periodo Covid-19 sono, innanzitutto, il lavoro agile (per i dipendenti in grado di usufruire di tale istituto) e successivamente, le ferie pregresse da utilizzare per coprire l’assenza dal lavoro del personale ATA nel periodo di chiusura delle scuole per l’emergenza Covid 19 che sono le ferie maturate nell’anno scolastico 2018/2019. Pertanto, risulta del tutto illegittimo imporre al personale Ata di usufruire delle ferie o dei riposi compensativi maturati nell’a.s. 2019/2020, potendo, al più, ove le ferie pregresse fossero terminate, utilizzare l’art. 1256, comma 2, c.c. nel caso in cui l’obbligazione sia divenuta temporaneamente impossibile da svolgere (in questo senso anche Trib. Rovigo, sent. n. 159 del 7/9/2021).

Tale soluzione, del resto, si pone nel solco dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 che detta dei principi generali di collocazione del godimento delle ferie, distinguendo all’interno del periodo minimo annuo di 4 settimane, quello goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, rimandando alla contrattazione collettiva o a normative speciali per ulteriori indicazioni.

Del resto, tale prassi si palesa illegittima non solo perché contraria alle fonti normative e contrattuali sopra richiamate ma, vieppiù, perché violativa dell’art. 36 Cost. In particolare, la Cassazione, con sentenza n. 18168 del 26/7/2013 nel richiamare il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie sancito dall’art. 36 della Cost. e dall’art. 7 della direttiva europea 2003/887CE, da cui anche il divieto di cd. monetizzazione delle ferie di cui all’art. 10, comma 2 D.Lgs. 66/2003, ha stabilito che ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva che assume carattere risarcitorio per la perdita di un bene (la fruizione del riposo).

Non solo ma nel caso di mancato godimento delle ferie il danno è in re ipsa. Difatti, esso è un danno derivante dall’usura psico-fisica, compensativo del riposo spettante ai dipendenti affinché essi possano reintegrare le proprie energie fisiche e psichiche; danno attinente alla sfera esistenziale perché tale da impedire al dipendente «di realizzare, in tutto in parte, la propria personalità, costringendolo a limitare o, nei casi estremi, a non esercitare quelle attività, anche non lavorative, che afferiscono alla vita normale di un soggetto». Tale danno è riconducibile all’art. 2059 c.c. (così Cons. Stato, Ad. Plen., sentenza 19/4/2013 n. 7).

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