Il trattamento di fine rapporto è soggetto a una disciplina particolare per quanto riguarda la tassazione e le aliquote da applicare
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma che viene data di norma alla fine del rapporto di lavoro dipendente, ed è soggetto a una disciplina particolare per quanto riguarda la tassazione e le aliquote da applicare.
Come ogni altro pagamento che ricevi in quanto lavoratore, il TFR è inserito nella Certificazione Unica. Tuttavia, il trattamento di fine rapporto, solitamente, non deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi, cioè nel Modello 730. Vediamo quindi quali sono i motivi di tutto ciò nel nostro articolo.
Il TFR fa reddito?
Per capire se il TFR fa reddito, è bene fare un discorso più ampio e spiegare brevemente i metodi di tassazione di questa somma.
Il TFR è una somma che ti è dovuta nel momento in cui smetti di lavorare per il tuo datore di lavoro.
Per un periodo di tempo limitato, era previsto che la sua ricezione potesse essere anche data mensilmente in busta paga, ma non è più così: dopo le modifiche della Legge di Stabilità 2015, il pagamento è previsto solo al termine del rapporto di lavoro o in altri casi specificatamente indicati dalla legge.
La norma quindi non prevede il pagamento periodico, se non nei casi espressamente previsti, e proprio per questo motivo, nel momento in cui ricevi il TFR, non viene applicata la tassazione IRPEF ordinaria, bensì la cosiddetta tassazione separata.
La tassazione separata si applica a tutte le indennità e somme percepite “una tantum”, come appunto le somme a formazione pluriennale. Questo avviene per non rendere eccessivamente oneroso il prelievo fiscale applicato.
In pratica, quindi, il TFR non viene sommato al reddito da lavoro dipendente e tassato al pari dei soldi percepiti tramite i cedolini paga, perché viene considerato come somma soggetta a tassazione separata.
Il TFR va dichiarato nel 730?
Ci si potrebbe domandare se il TFR debba essere dichiarato nel 730. Nella dichiarazione dei redditi annuale (730) vanno dichiarate solo le somme percepite dal contribuente nell’anno precedente.
Per questo motivo, anche se viene indicato nella Certificazione Unica (CU), il TFR non va indicato nel 730.
Anche nell’ipotesi di anticipi del TFR mentre il contratto di lavoro è attivo, ad esempio nel caso di anticipo giustificato dall’acquisto della prima casa, o da spese mediche per patologie gravi, o nel caso di accordi privati, le somme ricevute non andranno riportate, perché sono comunque sottoposte a tassazione separata.
Proprio per questo, non va inserito il TFR nel 730.
TFR nel 730: il caso particolare dei collaboratori domestici
Ci sono dei casi molto specifici in cui l’importo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
È il caso della liquidazione del TFR (e degli arretrati di lavoro dipendente) percepiti da collaboratori domestici, baby-sitter e badanti, il cui datore di lavoro non è anche sostituto d’imposta.
Perché? Il datore di lavoro in questo caso è un privato, quindi non potrà tassare il pagamento della somma direttamente in busta paga.
È sufficiente, dunque, che consegni la certificazione unica al collaboratore. Quest’ultimo dovrà poi attivarsi personalmente per consegnare il documento a un CAF o a un commercialista così che possano calcolare le tasse che deve pagare.
Il TFR sarà quindi riportato nel Quadro RM, riferito ai redditi aventi tassazione separata, Sezione X del modello 730, facendo attenzione a separare gli importi maturati prima e post 1° gennaio 2001, poiché, a partire da quella data, sono state introdotte nuove modalità per il calcolo del TFR.