L’assenza senza giustificazione del dipendente costituisce una violazione di due suoi doveri fondamentali, entrambi imposti dal Codice civile:
- il primo è quello di adempiere diligentemente ai propri obblighi, come stabilito dall’art. 2104;
- il secondo riguarda l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede, come previsto dagli artt. 1175 e 1375.
Generalmente, le sanzioni sono determinate dal contratto collettivo basandosi sui giorni di assenza ingiustificata.
L’art. 35 del CCNL di categoria, in particolare, prevede l’obbligo per il lavoratore di giustificare le assenze immediatamente, e per l’esattezza non oltre le 24 ore dall’inizio dell’assenza, salvi naturalmente i casi di forza maggiore.
Laddove l’assenza non giustificata si prolunghi fino a 3 giorni può essere trattenuta in busta paga – sempre ai sensi dell’art. 35 del CCNL – la retribuzione giornaliera di fatto* e irrogata una multa non eccedente l’importo pari al 10% della retribuzione.
Nell’ipotesi di recidiva oltre la terza volta nell’anno solare, ovvero di assenza non giustificata di almeno 4 giorni consecutivi, può scattare il licenziamento senza preavviso per giusta causa, cioè – in questo caso specifico – per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore.
È bene precisare anche che, se escludiamo il richiamo verbale, ai fini dell’applicazione di qualsiasi altra sanzione – ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori – è obbligatorio inviare una comunicazione scritta di contestazione disciplinare, concedendo al lavoratore un periodo di 5 giorni per presentare la propria difesa e/o richiedere un’audizione personale.
Soltanto successivamente il datore di lavoro deciderà – se vorrà decidere – la sanzione da adottare.